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IPSOA Quotidiano
Quanto conviene il ravvedimento in presenza di violazioni continuate
29/06/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto Sanzioni" href="https://www.ipsoa.it/speciali/sanzioni-tributarie-riforma-fiscale">decreto Sanzioni</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 872024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000965610SOMM">D.Lgs. n. 87/2024</a>), attuativo della riforma fiscale, ha previsto la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche in sede di <a target="_blank" title="ravvedimento operoso" href="https://www.ipsoa.it/guide/ravvedimento-operoso-costa-sanare-violazioni">ravvedimento operoso</a>. In tali casi, tuttavia, è previsto che le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo. Come valutare la convenienza ad applicare il ravvedimento? Il decreto Sanzioni (D.Lgs. n. 87/2024), attuativo della riforma fiscale, ha previsto la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso. In tali casi, tuttavia, è previsto che le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo. Come valutare la convenienza ad applicare il ravvedimento?
e-fatture: controlli incrociati anche in dogana
29/06/2026 - Ampliato il perimetro applicativo dell’utilizzo dei file delle fatture elettroniche: il <a target="_blank" title="quarto correttivo della riforma fiscale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/11/riforma-fiscale-primo-via-libera-correttivo">quarto correttivo della riforma fiscale</a> ne prevede l’utilizzo non solo per i controlli fiscali ma anche per i controlli doganali. L’Agenzia delle Dogane può utilizzare i file delle fatture elettroniche, acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, non soltanto per le attività di vigilanza e controllo di cui all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000106494ART20">art. 18</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 5041995" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000106494SOMM">D.Lgs. n. 504/1995</a>, ma anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza. Ampliato il perimetro applicativo dell’utilizzo dei file delle fatture elettroniche: il quarto correttivo della riforma fiscale ne prevede l’utilizzo non solo per i controlli fiscali ma anche per i controlli doganali. L’Agenzia delle Dogane può utilizzare i file delle fatture elettroniche, acquisiti dall’Agenzia delle Entrate, non soltanto per le attività di vigilanza e controllo di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 504/1995, ma anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza.
Redditi SC e IRAP 2026: tra IRES premiale e derivazione rafforzata
29/06/2026 - Con la <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="circolare n. 17 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/25/dichiarazione-redditi-irap-societa-capitali-novita-2026">circolare n. 17 del 2026</a>, Assonime richiama le principali novità fiscali relative alle dichiarazioni Redditi SC 2026 e IRAP 2026 e ai connessi versamenti, con particolare attenzione all’IRES premiale, che prevede agevolazioni per le imprese che effettuano investimenti, e alle nuove regole sulle differenze tra valori contabili e fiscali. La circolare esamina anche alcuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria riguardanti la determinazione del reddito delle società che adottano principi contabili esteri e il trattamento fiscale delle distribuzioni di utili non proporzionali. Con la circolare n. 17 del 2026, Assonime richiama le principali novità fiscali relative alle dichiarazioni Redditi SC 2026 e IRAP 2026 e ai connessi versamenti, con particolare attenzione all’IRES premiale, che prevede agevolazioni per le imprese che effettuano investimenti, e alle nuove regole sulle differenze tra valori contabili e fiscali. La circolare esamina anche alcuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria riguardanti la determinazione del reddito delle società che adottano principi contabili esteri e il trattamento fiscale delle distribuzioni di utili non proporzionali.
Decreto Lavoro 2026: cosa cambia e cosa resta con la legge di conversione in G.U.
29/06/2026 - La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità introdotte durante l’iter di conversione del decreto legge si segnala la ridefinizione del trattamento economico complessivo utile alla determinazione del salario giusto, nonché modifiche alla disciplina del distacco di lavoratori che può ora avvenire anche in assenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante, per i tirocini extracurricolari e per i lavoratori in somministrazione. Previste novità anche per i contratti collettivi di prossimità e il rinnovo di CCNL. Trovano conferma le agevolazioni per le assunzioni di giovani, donne, nelle ZES e per la trasformazione di contratti a tempo determinato, nonché le regole per il contrasto al caporalato digitale. La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità introdotte durante l’iter di conversione del decreto legge si segnala la ridefinizione del trattamento economico complessivo utile alla determinazione del salario giusto, nonché modifiche alla disciplina del distacco di lavoratori che può ora avvenire anche in assenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante, per i tirocini extracurricolari e per i lavoratori in somministrazione. Previste novità anche per i contratti collettivi di prossimità e il rinnovo di CCNL. Trovano conferma le agevolazioni per le assunzioni di giovani, donne, nelle ZES e per la trasformazione di contratti a tempo determinato, nonché le regole per il contrasto al caporalato digitale.
Bonus assunzioni nelle ZES: quanto conviene
29/06/2026 - Il decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>, convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>) ha introdotto un nuovo esonero contributivo totale destinato ai datori di lavoro privati che assumono over 35 da impiegare nelle aree ZES del Mezzogiorno. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti domestici e di apprendistato. Il beneficio consiste nell’azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 650 euro mensili per due anni. La misura è subordinata al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva (DURC), delle norme in materia di lavoro e sicurezza, nonché al mantenimento dell’incremento occupazionale netto. Quanto può risparmiare il datore di lavoro in caso di assunzione agevolata? Il decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in legge n. 112/2026) ha introdotto un nuovo esonero contributivo totale destinato ai datori di lavoro privati che assumono over 35 da impiegare nelle aree ZES del Mezzogiorno. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti domestici e di apprendistato. Il beneficio consiste nell’azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 650 euro mensili per due anni. La misura è subordinata al rispetto dei requisiti di regolarità contributiva (DURC), delle norme in materia di lavoro e sicurezza, nonché al mantenimento dell’incremento occupazionale netto. Quanto può risparmiare il datore di lavoro in caso di assunzione agevolata?
25 anni dall'attuazione comunitaria del contratto a termine: cosa ci hanno insegnato?
27/06/2026 - E’ passato un quarto di secolo dall’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, che è stato probabilmente uno degli istituti più discussi, modificati e ideologicamente contesi dell’intero diritto del lavoro. Considerato un elemento indispensabile di flessibilità organizzativa è stato spesso identificato come il simbolo della precarietà. Ma i dati più recenti sull’occupazione offrono spunti di riflessione che meritano di essere considerati con attenzione: le imprese assumono stabilmente quando hanno prospettive di crescita, investimenti da realizzare e fiducia nel futuro e utilizzano il contratto a termine quando devono far fronte a esigenze specifiche. Le norme possono, quindi, influenzare tali scelte, ma difficilmente riescono a determinarle in modo automatico! E’ passato un quarto di secolo dall’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, che è stato probabilmente uno degli istituti più discussi, modificati e ideologicamente contesi dell’intero diritto del lavoro. Considerato un elemento indispensabile di flessibilità organizzativa è stato spesso identificato come il simbolo della precarietà. Ma i dati più recenti sull’occupazione offrono spunti di riflessione che meritano di essere considerati con attenzione: le imprese assumono stabilmente quando hanno prospettive di crescita, investimenti da realizzare e fiducia nel futuro e utilizzano il contratto a termine quando devono far fronte a esigenze specifiche. Le norme possono, quindi, influenzare tali scelte, ma difficilmente riescono a determinarle in modo automatico!
IAS 28: l'IASB pubblica emendamenti che chiariscono l'opzione del fair value
26/06/2026 - L’IASB ha pubblicato modifiche mirate allo IAS 28 per chiarire quali investimenti in società collegate e joint venture possano essere valutati al fair value. Gli emendamenti rispondono alle segnalazioni delle parti interessate emerse durante la preparazione all’adozione dell’IFRS 18 Presentazione e informativa nel bilancio, che avevano evidenziato interpretazioni divergenti sull’interazione tra i nuovi requisiti informativi e l’opzione del fair value prevista dallo IAS 28, con impatti diretti sulla classificazione di ricavi e costi nel conto economico. L’intervento dello IASB è stato tempestivo e volutamente circoscritto, al fine di garantire coerenza applicativa senza modificare le prassi consolidate né generare effetti indesiderati in altre aree degli IFRS. Le modifiche si applicano contestualmente alla prima adozione dell’IFRS 18.abstract L’IASB ha pubblicato modifiche mirate allo IAS 28 per chiarire quali investimenti in società collegate e joint venture possano essere valutati al fair value. Gli emendamenti rispondono alle segnalazioni delle parti interessate emerse durante la preparazione all’adozione dell’IFRS 18 Presentazione e informativa nel bilancio, che avevano evidenziato interpretazioni divergenti sull’interazione tra i nuovi requisiti informativi e l’opzione del fair value prevista dallo IAS 28, con impatti diretti sulla classificazione di ricavi e costi nel conto economico. L’intervento dello IASB è stato tempestivo e volutamente circoscritto, al fine di garantire coerenza applicativa senza modificare le prassi consolidate né generare effetti indesiderati in altre aree degli IFRS. Le modifiche si applicano contestualmente alla prima adozione dell’IFRS 18.abstract
Connettività reporting: la posizione dell'OIC nella consultazione EFRAG
25/06/2026 - Con un comunicato del 25 giugno 2026, l’OIC ha reso noto di aver risposto alla consultazione avviata dall’EFRAG sulla connettività tra informativa finanziaria e di sostenibilità. Pur riconoscendo l’importanza del tema per migliorare coerenza e trasparenza del reporting, l’OIC ha evidenziato alcune esigenze di approfondimento. In particolare, propone di aggiornare la ricerca quando le imprese avranno maturato maggiore esperienza operativa nella rendicontazione di sostenibilità, così da basare le future scelte regolamentari su dati più solidi. Chiede inoltre di posticipare gli adempimenti sugli Anticipated Financial Effects fino alla definizione di metodologie adeguate, auspicando una collaborazione tra EFRAG e IFRS Foundation. Infine, suggerisce di delimitare le informazioni da includere nelle note al bilancio, riservandovi solo dati finanziari supportati da evidenze oggettive e collocando le altre informazioni nella relazione sulla gestione. Con un comunicato del 25 giugno 2026, l’OIC ha reso noto di aver risposto alla consultazione avviata dall’EFRAG sulla connettività tra informativa finanziaria e di sostenibilità. Pur riconoscendo l’importanza del tema per migliorare coerenza e trasparenza del reporting, l’OIC ha evidenziato alcune esigenze di approfondimento. In particolare, propone di aggiornare la ricerca quando le imprese avranno maturato maggiore esperienza operativa nella rendicontazione di sostenibilità, così da basare le future scelte regolamentari su dati più solidi. Chiede inoltre di posticipare gli adempimenti sugli Anticipated Financial Effects fino alla definizione di metodologie adeguate, auspicando una collaborazione tra EFRAG e IFRS Foundation. Infine, suggerisce di delimitare le informazioni da includere nelle note al bilancio, riservandovi solo dati finanziari supportati da evidenze oggettive e collocando le altre informazioni nella relazione sulla gestione.
Assirevi, Documento di Ricerca n. 188R (Revised)
19/06/2026 - La revisione contabile limitata del bilancio intermedio redatto a titolo volontario. La revisione contabile limitata del bilancio intermedio redatto a titolo volontario.
IA: slittano le regole per l'alto rischio, introdotti nuovi obblighi UE
29/06/2026 - Approvato in via definitiva dal Consiglio Europeo, il regolamento del pacchetto “Omnibus VII”, volto a semplificare il quadro normativo digitale dell’UE e l’attuazione dell’AI Act. Poiché le norme sui sistemi di IA ad alto rischio sarebbero entrate in vigore il 2 agosto 2026, viene fissato un nuovo calendario: 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e 2 agosto 2028 per quelli incorporati nei prodotti. La legge introduce il divieto di pratiche di IA che generano contenuti sessuali non consensuali o materiale di abuso su minori, con stop ai sistemi che generano immagini di nudo di persone reali o che modificano fotografie, dal dicembre 2026. Sono rinviati al 2 agosto 2027 gli AI regulatory sandboxes e ridotti a tre mesi i tempi per le misure di trasparenza (scadenza 2 dicembre 2026). Il regolamento chiarisce le competenze dell’AI Office, disciplina l’interazione con le normative settoriali e prevede orientamenti per gli operatori economici. Approvato in via definitiva dal Consiglio Europeo, il regolamento del pacchetto “Omnibus VII”, volto a semplificare il quadro normativo digitale dell’UE e l’attuazione dell’AI Act. Poiché le norme sui sistemi di IA ad alto rischio sarebbero entrate in vigore il 2 agosto 2026, viene fissato un nuovo calendario: 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e 2 agosto 2028 per quelli incorporati nei prodotti. La legge introduce il divieto di pratiche di IA che generano contenuti sessuali non consensuali o materiale di abuso su minori, con stop ai sistemi che generano immagini di nudo di persone reali o che modificano fotografie, dal dicembre 2026. Sono rinviati al 2 agosto 2027 gli AI regulatory sandboxes e ridotti a tre mesi i tempi per le misure di trasparenza (scadenza 2 dicembre 2026). Il regolamento chiarisce le competenze dell’AI Office, disciplina l’interazione con le normative settoriali e prevede orientamenti per gli operatori economici.
Bando ISI 2025: disponibile il simulatore Bando ISI
29/06/2026 - Disponibile il simulatore relativo al Bando ISI 2025, utile per stimare il punteggio della domanda e verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti per la registrazione. L’INAIL ricorda che per accedere alla fase di assegnazione delle risorse, le imprese devono accertare il rispetto delle condizioni minime di registrazione e dei requisiti soggettivi previsti per l’Asse di finanziamento. Gli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e non operanti come imprese possono partecipare esclusivamente all’Asse 1.1, tipologia d), dedicata alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. La domanda di finanziamento richiede il raggiungimento di un punteggio soglia di 130 punti, calcolato su parametri tecnici e punteggi premiali (dimensione aziendale, rischiosità, tipologia di progetto, condivisione con parti sociali, bonus ATECO, certificazioni, adesione alla rete agricola di qualità). Disponibile il simulatore relativo al Bando ISI 2025, utile per stimare il punteggio della domanda e verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti per la registrazione. L’INAIL ricorda che per accedere alla fase di assegnazione delle risorse, le imprese devono accertare il rispetto delle condizioni minime di registrazione e dei requisiti soggettivi previsti per l’Asse di finanziamento. Gli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e non operanti come imprese possono partecipare esclusivamente all’Asse 1.1, tipologia d), dedicata alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. La domanda di finanziamento richiede il raggiungimento di un punteggio soglia di 130 punti, calcolato su parametri tecnici e punteggi premiali (dimensione aziendale, rischiosità, tipologia di progetto, condivisione con parti sociali, bonus ATECO, certificazioni, adesione alla rete agricola di qualità).
Dedicata a te: stabiliti requisiti, importi e modalità per 2026‑2027
29/06/2026 - Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato un decreto che definisce beneficiari e requisiti della “Carta dedicata a te” per il 2026‑2027. Le risorse provengono dal Fondo istituito con la legge di bilancio 2023, incrementato di 500 milioni di euro per ciascuna annualità dalla legge di bilancio 2026. La misura è destinata ai nuclei familiari residenti in Italia, con ISEE fino a 15.000 euro e non percettori di altre forme di sostegno. Il contributo, pari a 500 euro annui per nucleo, è finalizzato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e viene erogato tramite carte prepagate Postepay consegnate dagli uffici postali sulla base degli elenchi INPS. Le somme saranno accreditate da ottobre 2026 e utilizzabili fino al 10 ottobre 2027. Gli esercizi aderenti al programma MASAF potranno applicare sconti ai titolari della carta. Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato un decreto che definisce beneficiari e requisiti della “Carta dedicata a te” per il 2026‑2027. Le risorse provengono dal Fondo istituito con la legge di bilancio 2023, incrementato di 500 milioni di euro per ciascuna annualità dalla legge di bilancio 2026. La misura è destinata ai nuclei familiari residenti in Italia, con ISEE fino a 15.000 euro e non percettori di altre forme di sostegno. Il contributo, pari a 500 euro annui per nucleo, è finalizzato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e viene erogato tramite carte prepagate Postepay consegnate dagli uffici postali sulla base degli elenchi INPS. Le somme saranno accreditate da ottobre 2026 e utilizzabili fino al 10 ottobre 2027. Gli esercizi aderenti al programma MASAF potranno applicare sconti ai titolari della carta.
Decreto Carburanti ter: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale
29/06/2026 - Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 è stata pubblicata la <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 113 del 25 giugno 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001007290SOMM">legge n. 113 del 25 giugno 2026</a>, di conversione del <a target="_blank" title="decreto Carburanti ter" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/12/decreto-carburanti-ter-mappa-disposizioni">decreto Carburanti ter</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 632026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001003333SOMM">D.L. n. 63/2026</a>); nel testo è confluito anche il contenuto del <a target="_blank" title="decreto Carburanti quater" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/23/taglio-accise-rinvio-versamenti-bonus-autotrasporto-misure-decreto-carburanti">decreto Carburanti quater</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 892026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001004856SOMM">D.L. n. 89/2026</a>), con conseguente conferma del <a target="_blank" title="differimento al 20 luglio 2026 del termine per il pagamento delle imposte" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/23/versamenti-imposte-modello-redditi-2026-soggetti-isa-tempo-20-luglio">differimento al 20 luglio 2026 del termine per il pagamento delle imposte</a> risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti che applicano gli ISA. Tra le novità anche lo <a target="_blank" title="slittamento dei termini per la rottamazione quinquies degli enti locali" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/11/decreto-carburanti-ter-proroga-rottamazione-quinquies-enti-locali">slittamento dei termini per la rottamazione quinquies degli enti locali</a>. Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 è stata pubblicata la legge n. 113 del 25 giugno 2026, di conversione del decreto Carburanti ter (D.L. n. 63/2026); nel testo è confluito anche il contenuto del decreto Carburanti quater (D.L. n. 89/2026), con conseguente conferma del differimento al 20 luglio 2026 del termine per il pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti che applicano gli ISA. Tra le novità anche lo slittamento dei termini per la rottamazione quinquies degli enti locali.
Adeguati assetti e banche: cosa rischiano gli amministratori d'impresa?
29/06/2026 - Nel valutare il merito creditizio le banche sono sempre più interessate a conoscere la capacità di un’impresa di produrre informazioni attendibili, di tenere sotto controllo gli equilibri economico-finanziari e di accorgersi per tempo dei segnali di deterioramento. Il che vuol dire che l’impresa abbia effettivamente implementato assetti organizzativi adeguati ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2086" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00002096">art. 2086</a> c.c. Per appurare questo le banche possono chiedere alle imprese un’autocertificazione che, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, esporrebbe gli amministratori d’impresa alla responsabilità di mendacio bancario (<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 137" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109996ART155">art. 137</a>, c. 1-bis, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 3851993" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109996SOMM">D.Lgs. n. 385/1993</a>). Ma come accertare l’esistenza di questa responsabilità e come, gli amministratori, possono tutelarsi preventivamente? Nel valutare il merito creditizio le banche sono sempre più interessate a conoscere la capacità di un’impresa di produrre informazioni attendibili, di tenere sotto controllo gli equilibri economico-finanziari e di accorgersi per tempo dei segnali di deterioramento. Il che vuol dire che l’impresa abbia effettivamente implementato assetti organizzativi adeguati ai sensi dell’art. 2086 c.c. Per appurare questo le banche possono chiedere alle imprese un’autocertificazione che, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, esporrebbe gli amministratori d’impresa alla responsabilità di mendacio bancario (art. 137, c. 1-bis, D.Lgs. n. 385/1993). Ma come accertare l’esistenza di questa responsabilità e come, gli amministratori, possono tutelarsi preventivamente?
Sovraindebitamento e esdebitazione: chi ha diritto e come accedere alle procedure
26/06/2026 - Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è disponibile fino al 24 luglio 2026 in consultazione pubblica la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019). Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono destinate a consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è disponibile fino al 24 luglio 2026 in consultazione pubblica la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019). Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono destinate a consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Quotidiano Giuridico
Telecamere anticrimine usate per le multe stradali: stop al Comune di Reggio Calabria
29/06/2026 - L'utilizzo dei filmati di sicurezza urbana per accertare le infrazioni stradali viola il principio di limitazione della finalità (Garante Privacy, Provvedimento n. 341/2026)
Inadempimento dell'obbligo di mantenimento: l'accordo transattivo non estingue il reato
29/06/2026 - La remissione di querela conseguente alla transazione non ha effetto estintivo perché il reato ex art 570-bis c.p. è procedibile d’ufficio (Cassazione n. 21141/2026)
Abusi sessuali su minori, UE innalza il livello di tutela
29/06/2026 - Raggiunto l’accordo per aggiornare le norme penali: pene più severe, prescrizione fino a 32 anni per i casi più gravi e tutele inedite sul consenso e il supporto psicofisico alle vittime
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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